Ufficio Tributi

Il Servizio si occupa della gestione dei principali Tributi Comunali (IMU, Tasi, Tari), del Canone Unico di Occupazione permanente suolo Pubblico e dell’Imposta di Soggiorno


Competenze

Informativa gestione TARI Il Servizio di Gestione delle Tariffe e rapporti con gli utenti del Comune di Pozzolo Formigaro è svolta dall’Ente nell’ambito della Gestione del Servizio integrato di Raccolta dei Rifiuti Urbani gestiti nel territorio in associazione dei Comuni mediante:
  • CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del novese, tortonese, acquese e ovadese
Il Gestore della Raccolta Rifiuti è
  • GESTIONE AMBIENTE SPA – P.I 01492290067
L’Azienda che è preposta allo smaltimento e recupero dei rifiuti è
  • SRT SPA Società Pubblica per il recupero e il trattamento dei Rifiuti – P.I. 02021740069.
Il sistema di raccolta è il porta a porta con raccolta differenziata di carta-plastica-umido e secco non differenziabile   -   il vetro mediante raccoglitori stradali. Il Piano Finanziario è predisposto dal Gestore che comunica i dati ai vari Comuni aderenti che vengono integrati con i costi specifici relativi al Comune.   La TARI   è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati. Le tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale e possono essere così descritte:   Pagamento della tassa Il pagamento della tassa è effettuato a seguito del ricevimento, presso il proprio domicilio, o casella di posta elettronica di documenti di pagamento e di modelli F24 precompilati. Il modello F24 è pagabile presso:
  • Sportello bancario;
  • Sportello postale;
  • Per via telematica;
  Istanze per la corretta istruzione della Tassa Rifiuti Al fine della corretta emissione dei documenti di pagamento, il contribuente presenta entro 90 giorni agli sportelli TARI istanze di:
  • inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
  • rettifica ovvero quando subentrano variazioni delle condizioni di applica zione del tributo (ad es. in caso cambio destinazione d'uso, di variazione superficie, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal regolamento TARI) da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
  • cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo.
In ogni caso, per far rilevare ogni variazione, il termine ultimo è fissato al 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione, della rettifica o della cessazione. Agevolazioni, riduzioni ed esclusioni Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, definisce casi di agevolazioni e riduzioni per singole fattispecie. E’ prevista l’agevolazione alle aziende che dimostrino di aver avviato a recupero/riciclo i rifiuti presentando idonea documentazione ogni anno entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia. Rateizzazioni. Su richiesta del contribuente è possibile rateizzare gli importi dovuti a titolo di TARI sottoscrivendo un piano di rientro; Tale possibilità viene fornita in caso di provvedimenti di accertamento, nel rispetto delle tempistiche e delle normative di riferimento. Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al Duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine. Sportello e Front office Il front-office con l’utenza è gestito dall’Ufficio Tributi negli orari di apertura la pubblico dell’Ente Comunale (17 ore), le varie informative sono pubblicate sul Sito Istituzionale dell’Ente, eventuali informazioni su disservizi o variazioni di modalità vengono altresì gestite mediante annunci su tabellone elettronico comunale o mediante locandine affisse sul territorio comunale.

Unità organizzativa genitore

Responsabile

Tipo organizzazione

Ufficio

Persone che compongono la struttura

Elenco servizi offerti

Sede principale

Contatti

Ufficio Tributi

Sede Comunale in Piazza Castello 1, 15068, Pozzolo Formigaro

T (+39) 0143.41.70.54 - int. 5

tributi@comune.pozzoloformigaro.al.it

Ulteriori informazioni

Orario di ricevimento al pubblico:

1°, 3° E 4° SETTIMANA DI OGNI MESE DELL’ANNO SOLARE
Lunedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.45

PER LA SETTIMANA COMPRENDENTE IL
SECONDO SABATO DEL MESE
Lunedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Mercoledì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Pagina aggiornata il 26/06/2025

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